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STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE ”ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ENDAS BILIARDO RAVENNA

ART. 1 – Costituzione e Denominazione
E’ costituita, un’Associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione di “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” A.S.D. ENDAS BILIARDO RAVENNA, con sede a FAENZA(RA) VIA SALITA N. 2 C.F. e P.IVA 02028560395, che aderisce all’ ENDAS, del quale accetta lo statuto e i regolamenti. L’Associazione sportivo dilettantistica è costituita nella forma di associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli art. 36 e segg. del Codice civile, L’Associazione si obbliga sin da ora a conformarsi alle norme e direttive del CONI, emanate ed emanande. L’Associazione non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali, con divieto di distribuire anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L’Associazione sportiva dilettantistica è autonoma e amministrativamente indipendente ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura che garantisce l’uguaglianza di tutti i soci.

ART.2 – Scopi e attività
L’associazione sportiva dilettantistica, attraverso i metodi del libero associazionismo ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio sportive compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e perfezionamento dell’attività sportiva oltre che l’organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi manifestazioni ed iniziative sportive. Può altresì svolgere attività culturali, ambientali, ricreative, turistiche, assistenziali, di prevenzione sanitaria. Si propone, inoltre, come centro permanente della vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva. L’associazione sportiva dilettantistica si propone di diffondere e sviluppare l’attività di BILIARDO. A tal fine l’Associazione sportiva dilettantistica potrà: a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti culturali, ricreativi e sportivi con annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, culturali, ricreative e assistenziali; b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci e familiari; c) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. L’Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell’informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali. L’associazione si impegna altresì ad esercitare, con lealtà, la sua attività, osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare sociale e culturale dello sport. L’Associazione non ha fini politico partitici, religiosi o razziali.

ART.3 – Soci
Il numero dei soci è illimitato e all’associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto. I soci e i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali del circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal circolo stesso. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota versata. E’ esclusa ogni limitazione in funzione delle temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto, per gli associati o partecipanti maggiori d’età, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale che non è ne trasmissibile ne rivalutabile.

ART.4 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo, o a soggetto da questo delegato, con l’osservanza delle seguenti modalità:

  • 1) Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, indirizzo di posta elettronica o numero di fax ai quali ricevere le comunicazioni dell’Associazione
  • 2) Dichiarare di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali.
  • 3) Dichiarare per iscritto di accettare la clausola compromissoria di cui all’art.11 del presente statuto la domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà. Il genitore 1 che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni contratte dall’associato minore. Il Consiglio direttivo, o soggetto da questo delegato, cura l’annotazione dei nuovi aderenti nell’elenco dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualità di socio si perde per espulsione, recesso o decesso. Con decisione adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci sono espulsi per i seguenti motivi:
  • a) Comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell’associazione
  • b) Quando non ottemperino al presente statuto o alle deliberazioni degli organi dell’associazione;
  • c) Quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni al circolo;
  • d) Quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative. In ogni caso, prima di procedere all’espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio; il ricorso verrà esaminato dall’assemblea nella prima riunione ordinaria. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto all’Associazione che ne prende atto nel primo Consiglio direttivo utile. I soci possono essere sospesi. Il Consiglio direttivo prende atto della comunicazione scritta di recesso del socio nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci. Il mancato rinnovo della tessera sociale comporta l’automatica decadenza del socio.

ART. 5 – Risorse Economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

  • a) Quote associative;
  • b) Beni mobili ed immobili di proprietà;
  • c) Contributi, lasciti, donazioni, elargizioni, concesse senza condizioni che limitino l’autonomia del Circolo;
  • d) Entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ad associati o a terzi.
  • e) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Le somme versate per le tessere non sono rimborsabili in nessun caso. La quota o il contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il fondo comune non può essere ripartito trai i soci ne durante la vita dell’Associazione, ne all’atto del suo scioglimento. L ’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige entro il mese di marzo il rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all’Assemblea dei soci.

ART. 6 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:

  • a) L’Assemblea dei soci;
  • b) Il Consiglio direttivo;
  • c) Il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. L’ elezioni degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo limitata o vincolata ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione nell’elettorato attivo e passivo. E’ fatto divieto agli amministratori dell’Associazione sportiva dilettantistica di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ART. 7 – L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci, può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio direttivo. L’Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata di 1/10 della base sociale; in quest’ultimo caso, l’Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile successivo almeno una volta all’anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale ed adempie a questi compiti:

  • Approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • Elegge il Consiglio direttivo;
  • Delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l’amministrazione ordinaria;
  • Delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • Decide l’importo della quota associativa annuale;
  • Approva annualmente un rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente;
  • Esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsioni adottate dal Consiglio direttivo.

Le convocazioni dell’Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso esposto presso la sede dell’Associazione o tramite comunicazione via e.mail o fax almeno 20 giorni prima della data fissata. L’Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto recapitato al domicilio di ogni socio almeno 10 giorni prima della data fissata o comunicata tramite e.mail o fax. Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della prima e dell’eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà + uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati; le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, tranne nei casi di modifica dell’atto costitutivo, o dello statuto, o di scioglimento dell’Associazione, per cui si richiede il voto favorevole di almeno il 75% dei voti dei soci. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dalla stessa Assemblea. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall’Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto. Per l’elezione del Consiglio direttivo la votazione avviene a scrutinio segreto. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto la stessa Assemblea e dal verbalizzante. Le votazioni riguardanti l’ elezioni degli organi dell’Associazioni devono sempre avvenire a scrutinio segreto. L’elezione libera dagli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo (c.c. art.2532) e sulla sovranità dell’Assemblea dei soci associati o partecipanti. Per l’elezione del Consiglio direttivo e del collegio dei probiviri la votazione avviene di norma a scrutinio segreto. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l’Assemblea e dal verbalizzante. Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 10 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.

ART. 8 – Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici Consiglieri eletti fra i soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine l’attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio, decadano dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve convocare un’apposita Assemblea per procedere all’elezione del consigliere o dei consiglieri vacanti, qualora il numero dei consiglieri sia inferiore al numero minimo dei componenti il Consiglio direttivo. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi dal membro più anziano, in caso di parità il voto del Presidente ha validità doppia. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni riunione saranno sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e da un consigliere e conservati agli atti. Il consigliere che fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni esecutive del Consiglio direttivo, viene dichiarato decaduto. Il Consiglio direttivo deve.

  • Redigere i programmi delle attività previste dal presente statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
  • Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • Redigere il rendiconto economico e finanziario e patrimoniale nonché il bilancio di previsione;
  • Formulare l’eventuale regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • Deliberare sull’eventuale ammissione dei soci;
  • Favorire la partecipazione dei soci all’attività del Circolo;
  • Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e delle quote suppletive per l’utilizzo di determinati servizi o la partecipazione a determinate attività;
  • Adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di Commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Le 3 convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

ART. 9 – Il Presidente
Il Presidente nominato dal Consiglio direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci. Al presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza anche di quest’ultimo, al membro più anziano. Il Presidente cura l ’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative finanziarie e patrimoniali al nuovo presidente entro 20 giorni dall’ elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.

ART.10 – Scioglimento dell’Associazione
L’Assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n°329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione il patrimonio verrà devoluto dopo la liquidazione a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è determinata dall’Assemblea.

  • ART.11 – Clausola compromissoria
    1. I soci sono obbligati, per la risoluzione delle controversie che siano originate dall’attività associativa e/o sportiva, di devolvere l’esclusiva competenza ad un Collegio Arbitrale, costituito secondo le norme di legge nonché nei modi ed entro i termini di cui a Regolamento di Giustizia dell’ENDAS e che non rientrano nella competenza giurisdizionale degli Organi di Giustizia di cui all’art. 47 ss dello statuto Endas Nazionale.
  • 2. Detto Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da 2 (due) membri; questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente del Collegio dei Probiviri Nazionale, che dovrà provvedere anche alla designazione dell’Arbitro di parte, qualora non vi abbia provveduto.
  • 3. Gli Arbitri perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza modalità di procedura.
  • 4. In lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale e per l’esecuzione deve essere depositato, munito di sufficiente ed adeguata motivazione, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri presso la Segreteria dell’E.N.D.A.S., che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.
  • 5. Si applicano in ogni caso, le norme previste dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ART.12 - Rinvio
Per quanto non convenuto nel presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto Nazionale, Regionale e Provinciale dell’ENDAS e nel regolamento Nazionale dei CRAS e associazioni sportive dilettantistiche e in ogni caso si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di leggi vigenti in materia di associazionismo.